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Provvedimenti giuridici interessanti l'organizzazione Sportiva verso i minori |
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Inserito il 04/04/2014 17:03 Categoria: Presidenza |
Informativa di fonte CONI - In riferimento alla concreta attuazione del decreto legislativo n. 39/2014 e, in particolare, all’obbligo di presentazione del certificato penale da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, a seguito dei chiarimenti in proposito forniti dall’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia (vedi note allegate), si rappresenta quanto segue: con la prima nota si chiarisce che l’obbligo di presentazione del certificato penale trova applicazione solo ed esclusivamente con riferimento ai rapporti di lavoro definiti, in relazione ai quali, cioè, il soggetto che si avvale dell’opera di terzi assume a tutti gli effetti la qualità di “datore di lavoro”. In questo caso, l’obbligo sussiste a partire dal 7 aprile 2014 per i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Ciò premesso, non rientrano nell’obbligo della certificazione del casellario giudiziale tutti i soggetti che prestano la propria opera presso le società e associazioni sportive dilettantistiche (istruttori e tecnici compresi) con i quali non si sia configurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Pertanto nulla dovrà essere richiesto ai soggetti che svolgono attività di mero volontariato presso società e associazioni sportive dilettantistiche né a coloro i quali percepiscono i compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR (cosiddetti collaboratori sportivi ex “legge Pescante”). Fermo restando quanto rappresentato in precedenza, con la seconda nota l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia chiarisce che, nei casi in cui la certificazione sia obbligatoria, nelle more del rilascio del certificato regolarmente richiesto da parte del Casellario, si potrà procedere all’utilizzo dei lavoratori addetti ai minori previa acquisizione di atto di notorietà avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione. Per ulteriori chiarimenti o informazioni è possibile consultare il sito del Ministero della Giustizia ovvero contattare il servizio di help desk del Ministero della Giustizia, al numero telefonico 06-97996200. Ministero Giustizia: Nota sul certificato penale per gli operatori coi minori
ROMA_ 4 aprile 2014 - Con riferimento alla norma Decreto n.39/2014 (sulla lotta agli abusi ed allo sfruttamento dei minori, che prevede l’obbligo da parte del datore di lavoro del reperimento del certificato penale del casellario giudiziale per coloro che svolgono attività che comportino contatti diretti e regolari con minori) il Ministero della Giustizia in una nota odierna ha comunicato quanto segue: a) L’obbligo si applica solo a società e comitati del nostro circuito che si apprestano ad assumere dipendenti, collaboratori a busta paga o a fattura, che hanno un incarico di lavoro che comporti un contatto diretto e regolare con i minori. Sono esclusi pertanto tutti i lavoratori dipendenti, collaboratori e professionisti che, pur prestando la loro attività presso un comitato, una società sportiva o un impianto sportivo, non instaurano rapporti diretti e continuativi con i minori. b) Sono esclusi tutti i rapporti di volontariato ivi comprese le attività di diretto esercizio dello sport dilettantistico (es. allenatori, giudici, arbitri, etc.) di cui all’art. 67 TUIR comma 1 lettera M, in quanto dette prestazioni non sono considerate rapporti di lavoro. c) L’obbligo non riguarda i rapporti di lavoro già in essere alla data del 6/4/2014 ma solo quelli a seguire. Per questi ultimi il datore di lavoro dovrà presentare alla Procura della Repubblica competente la richiesta del certificato penale del soggetto che intende impiegare al lavoro utilizzando il modello n.3 BIS – Casellario Giudiziale (vedi allegato), previo consenso del predetto soggetto. Tenendo presente che il rilascio del certificato penale non è contestuale alla richiesta, il datore di lavoro può comunque procedere all’impiego con l’acquisizione di una dichiarazione del lavoratore che attesti l’assenza di sue condanne contro i minori.
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