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ASD o Gruppo spontaneo

Inserito il 16/05/2017 16:37

Categoria: Presidenza

Riscontriamo difficoltà nel definire una società affiliata come ASD… ma a chi spetta dichiararlo? immaginiamo che debbano essere le società a darci la definizione ed a fornirci la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento da parte del CONI, altrimenti le censiamo come non ASD? 
Proviamo a dare qualche risposta con il contributo di alcuni esperti dellle competenti strutture nazionali e regionali di Toscana del CSI.

La correttezza della documentazione della società è sicuramente a carico loro anche se noi siamo tenuti a verificare che le condizioni essenziali siano rispettate e che non manchi alcun documento.

In linea generale ASD si può definire chiunque faccia un gruppo che professa di fare un po’ di sport, in realtà distinguiamo due tipi di ASD che richiedono diverse caratteristiche: Associazioni “di fatto”o formalmente riconosciute, il tutto al di là del termine ASD. Prendo in prestito un inciso di Tramaglino….

Gruppo spontaneo o statuto registrato?

E’ un dato di fatto che la maggior parte delle associazioni che popolano il circuito “ciesseino” siano associazioni di fatto: ossia gruppi di sportivi che si organizzano senza particolari formalità per partecipare ad attività organizzate dal CSI come campionati, manifestazioni ecc. Classico esempio le squadre di calcetto che nascono,giocano e poi spariscono velocemente.

Non v’è nulla di male in questo, anzi tutt’altro: in un paese civile deve essere possibile partecipare ad attività ludiche ed amatoriali senza sostenere i costi e lo stress degli adempimenti burocratici.

La domanda che ci poniamo è dunque: quando conviene restare associazione di fatto e quando, al contrario, sarebbe opportuno procedere alla formale costituzione? Quali i “pro” e quali i “contro” delle due opzioni, visto che abbiamo facoltà di scelta?

Se scelgo il modello dell’associazione di fatto posso limitarmi ad adottare uno statuto in forma non registrata risparmiando così i costi di registrazione. Ma la natura dell’associazione, le sue regole, le sue finalità, ecc.  tutto ciò che di norma finisce dentro uno statuto, avrà validità solo tra me e gli altri soci fondatori.  Per il resto del mondo l’associazione sarà un rebus: una realtà di fatto della quale risulta impossibile stabilire in anticipo le caratteristiche perché nessun “pezzo di carta” ce le indica con certezza.

Ecco perché, di norma i gruppi spontanei hanno difficoltà a ottenere contributi pubblici e privati, ad aprire un conto corrente, ecc. Sul piano fiscale essi possono solo ripartire equamente tra i soci le spese vive della gestione sportiva istituzionale: qualsiasi altra fonte di entrata associativa viene tassata secondo le modalità previste per le imprese.

Le associazioni costituite senza formalità, dunque, sono utili solo per la partecipazione ad attività di gioco, campionati e tornei: non appena il sodalizio comincia ad animarsi di vita propria, intravedendo la possibilità di gestire attività a pagamento con i propri iscritti (scuole calcio o altre discipline, gestione piscina, palestra, sponsorizzazioni, ecc.) la mancanza dello statuto registrato diventa una palla al piede perché comporta l’imponibilità fiscale di ogni entrata e l’impossibilità di accedere alle agevolazioni fiscali previste per il mondo sportivo.

 

Dal canto suo la formale costituzione della associazione, che prevede anche la registrazione del relativo statuto e atto costitutivo, è un primo passo verso il conseguimento di uno status giuridicamente e fiscalmente privilegiato. Essa prevede i costi di registrazione, lo svolgimento di adempimenti formali e il rispetto di termini a pena di sanzioni. Però spalanca le porte alla possibilità di gestire importanti fonti di entrata finanziaria in regime di esenzione fiscale o di agevolazione.

Inoltre un’associazione registrata ha una sua soggettività giuridica anche se non perfetta: il sodalizio assume una denominazione, una sede, un codice fiscale, un organo direttivo e un legale rappresentante. Ciò tutela i soci da molti rischi e contestazioni in quanto le responsabilità verranno assunte dal Presidente e dagli altri dirigenti.

Associazione sportiva dilettantistica o circolo sportivo e culturale?

Altro grande busillis è quello relativo al tipo di associazione che “conviene” costituire: meglio una ASD o un circolo sportivo e culturale? Debbo dire da subito che un certo equivoco sulla questione è stato alimentato, sebbene con le migliori intenzioni, proprio dalla tradizione “ciesseina” che distingue tra i due schemi associativi come se fossero istituti giuridicamente differenti.

Non è così: tanto le ASD quanto i circoli sono associazioni senza scopo di lucro e il termine “circolo” è un sinonimo di associazione. La differenza tra le due realtà, sul piano operativo, riguarda, invece, la tipologia di attività istituzionale svolta dal sodalizio: per le ASD essa è principalmente lo sport dilettantistico; per i circoli è, invece, l’attività ricreativa e culturale. Inoltre, come dicevo, nel CSI il termine circolo è invalso anche ad identificare una particolare categoria di associazioni destinatarie di sconti e facilitazioni sul piano del tesseramento. Sono i circoli sportivi in parrocchia, la maggior parte dei quali sono vere e proprie ASD che gestiscono gli impianti parrocchiali.

Quindi direi che ASD di per se non vuol dire nulla se non ha determinate caratteristiche; sono queste che ne configurano la forma giuridica e la dignità per il sistema sportivo. Per quanto ci riguarda dobbiamo acquisire la seguente documentazione a seconda della necessità o meno di riconoscimento CONI:

-Atto costitutivo e Statuto: per entrambe ma SEMPRE registrato all’agenzia delle entrate SOLO se utile a iscrizione CONI

-Documento Presidente: per entrambe

-Codice Fiscale: obbligatorio per registrazione CONI

-Modello affiliazione e tesseramenti: per entrambe

Quando iscriviamo al registro CONI è previsto che controlliamo quello che viene inserito in TOL e quindi un controllo dei documenti va fatto. Oggi ancor di più per la delibera Coni al fine di dichiarare correttamente le attività praticate che danno diritto al riconoscimento.

 

 


.Costituzione ASD.doc.Check list per verificare il diritto alla detassazione.docx



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